La responsabilità delle aziende e l’emergenza Coronavirus

05 Mag 2020

La grave crisi sanitaria ha posto l’accento sulla necessità di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda. Ci è sembrato giusto approfondire la materia, rivolgendo all’avv. Gabriela Musu, che si occupa di diritto societario ed è membro di ODV,  alcuni quesiti.

Siamo in prossimità della riapertura delle fabbriche, delle attività commerciali: ma cosa è successo in questi mesi di stop?

Di fronte alla “pandemia”, i governi dei vari Stati hanno provveduto, temporaneamente, a chiudere determinati settori produttivi, al fine non solo di ridurre il rischio di contagio tra i lavoratori, ma anche al fine di permettere alle aziende ed ai lavoratori di trovarsi pronti, alla riapertura, ad affrontare un periodo severo di disciplina per la salvaguardia della salute pubblica e della salute sul luogo di lavoro.

E’ chiaro che la stragrande maggioranza degli imprenditori si è trovata impreparata di fronte ad un nuovo rischio, quello “biologico”: questo momento storico, già così difficile, sotto l’aspetto economico, per le nostre società ed attività commerciali, ha creato indubbiamente un altro profilo di responsabilità per gli imprenditori, tenuti ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Ricordiamo, infatti, che le fabbriche riapriranno per disposizioni governative, ma le Organizzazioni Sanitarie preposte non si sono ancora espresse sulla fine dell’emergenza sanitaria, sulla fine della pandemia. In una situazione del genere, l’imprenditore, aprendo i cancelli della propria attività, si accolla il peso imprenditoriale, umano e sociale di garantire ai propri dipendenti di ridurre a zero il rischio contagio.

Ci sono norme di riferimento per gli imprenditori?

Dal punto di vista legislativo, le norme di riferimento sono sempre l’art. 2087 cc e  l’art. 25-septies, dlgs 231/2001 che ha introdotto la cosiddetta “responsabilità penale delle aziende”. L’art. 42 del decreto cd “Cura Italia” ha inquadrato il contagio da Covid-19 come infortunio sul luogo di lavoro. Dunque, si rientra nelle disposizioni dell’art. 25 appena menzionato, laddove a causa della mancata adozione di idonee misure di sicurezza, ad un lavoratore occorrano lesioni personali gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi) o il decesso.

La mancata adozione delle misure di tutela della salute dei dipendenti potrebbe esporre l’azienda alla responsabilità prevista dal D.lgs 231/2001, andando ad aggravare ancor più una situazione economica che già risulta – e chissà per quanto tempo ancora- compromessa a causa delle ripercussioni dell’epidemia da coronavirus.

Il 24 aprile 2020, le organizzazioni datoriali e sindacali hanno integrato il Protocollo condiviso del 14 marzo scorso, atto a regolamentare tutte le misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 in ambiente di lavoro; in esso, è stato prevista l’istituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo. Ci si dirige, vista la particolarità dell’aggressività del rischio biologico, alla massima trasparenza ed al dialogo tra le parti interessate a garantire la ripresa dell’attività economica ed imprenditoriale, senza cagionare danni ai lavoratori ed alle loro famiglie.

In questo complesso contesto, le aziende come possono muoversi?

Da quanto appena esposto discende l’importanza, per le imprese, di dotarsi di un modello organizzativo funzionale, davvero rappresentativo della società, studiato in modo tale di assicurare un continuo flusso di informazioni tra società, dipendenti, RLS, RSPP, e, laddove esistente, l’Organismo di Vigilanza.

Traducendo quanto sopra, in concreto, si può affermare che le imprese dovranno provare di avere adottato un  modello organizzativo e di gestione della società contenente, tra l’altro, i seguenti argomenti:

la valutazione dei rischi e delle modalità operative di prevenzione e protezione per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio di agenti biologici; la verifica delle misure tecniche ed organizzative della società che, soprattutto in questo momento, debbono eliminare e/o prevenire i rischi alla salute dei lavoratori (sanificazione, strumenti di protezione, pulizia dei locali e degli ambienti di lavoro o di contatto tra i lavoratori).

Occorrerà potenziare gli strumenti di vigilanza affinchè tutti i provvedimenti di lavoro in sicurezza vengano posti in essere da parte dei lavoratori e dovrà essere favorita l’informazione preventiva con corsi di aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza del posto di lavoro (ad esempio a mezzo di videoconferenze, oppure, laddove ciò non sia possibile, in luoghi ove si possa mantenere la distanza interpersonale indicata dalla normativa).

Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza diviene, dunque, sempre più decisivo?

Diviene fondamentale dotarsi del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, permettendo all’Organismo di Vigilanza di esaminare, in primo luogo, se siano stati adottati provvedimenti sufficienti a prevenire il rischio di lesioni o morte da contagio da COVID-19, con particolare riguardo a quel necessario incrocio tra norme emergenziali previste dall’Ordinamento e disposizioni contemplate nel modello organizzativo aziendale.

In base all’impianto del sistema 231, la responsabilità amministrativa dell’ente viene affermata per aver cagionato,  o comunque non impedito, la commissione, nel suo interesse o vantaggio ed a opera di persona fisica, di un numero tassativo di reati; in altri termini, secondo la dottrina e la giurisprudenza, deve sussistere un nesso di causalità tra   condotta criminosa ed interesse o vantaggio per la società.

In molti, si chiedono, in concreto, quale possa essere la responsabilità dell’impresa, in periodo di COVID-19.

La risposta dei maggiori interpreti, nel contesto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, è molto dura. Si ipotizza, infatti, che i vantaggi, economici, provenienti alla società da una mancata adozione di sistemi di sicurezza, di prevenzione del contagio, o di dotazione dei lavoratori di misure a dir poco risibili, potrebbero in effetti essere la causa di comportamenti “sconsiderati”.

Un’altra ipotesi, ancor più diretta, di vantaggio economico per la società, consiste nella mancata adozione di misure atte alla pulizia giornaliera ed alla sanificazione dei posti di lavoro:in questo caso, davvero, la società che non si adegui alla necessità di eliminare e/o contenere le possibilità di contagio, continuerà ad avere un vantaggio economico (continuando a fare utile, senza investire per evitare le forme di diffusione del Coronavirus).

Un tema molto delicato, proprio in relazione al rischio biologico. Forse per questo si è sentita l’esigenza di creare il Protocollo di cui sopra si parlava.

Peraltro, in questi giorni, si moltiplicano le voci di chi ritiene che, a breve, il Legislatore interverrà sulla 231  e sulle responsabilità della società; staremo a vedere se vi saranno modifiche significative e quanto esse impatteranno, nello specifico, sulle aziende.

Per maggiori informazioni sull’argomento in oggetto (L. 231) siamo a disposizione all’indirizzo info@numeridivalore.it.

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