Pandemia e Codice della Crisi d’Impresa? No grazie
25 Mag 2020
In assenza di nuovi interventi almeno due terzi delle PMI si verranno a trovare in stato di pre-crisi e dovranno fare ricorso all’OCRI (Organo di Composizione della Crisi d’Impresa).
Con il D.L. Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n 14 è stata approvata la riforma sulla prevenzione e risoluzione di crisi d’impresa ovvero la cosiddetta riforma della legge fallimentare con l’istituzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
L’obiettivo primario della riforma, che con l’istituzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza si adegua alle norme di altri paesi europei, è di natura preventiva al fine di evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa poi portare ad uno stato di crisi irreversibile.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.
Il già citato Codice della Crisi d’Impresa, che si sviluppa in 391 articoli, prevede adempimenti di varia natura a carico delle imprese da adottare con tempistiche diverse e che in parte sono già stati oggetto di rinvii e modifiche.
In questa sede non vogliamo soffermarci sull’analisi puntuale dei contenuti (lo faremo successivamente con approfondimenti su singole tematiche) ma a beneficio dei nostri lettori, vogliamo fare alcune considerazioni in merito all’impatto che avrebbe la citata riforma sul mondo delle imprese travolte da una crisi epocale a seguito della pandemia da coronavirus.
Va detto che già prima di questa pandemia la riforma aveva suscitato non poche perplessità tra imprese e professionisti in virtù degli adempimenti e dei parametri eccessivamente stringenti e penalizzanti; questo in considerazione dello stato di salute economico-finanziaria delle PMI italiane già colpite da una fase di costante recessione. (Uno studio di Cerved ha dimostrato come almeno un terzo delle PMI non fosse in grado di soddisfare i parametri previsti dalla riforma e ricadessero pertanto nel novero delle aziende nella condizione di pre-crisi)
Il blocco delle attività a seguito della pandemia coronavirus, al netto di eventuali sostegni finanziari di natura pubblica certamente non risolutivi, non potrà che acuire una situazione già precaria.
Alla luce dello scenario che si sta prospettando il legislatore, con il “Decreto Liquidità” del 6 aprile, ha opportunamente disposto il rinvio al 1 settembre 2021 del termine già previsto nel 16 agosto 2020 per l’entrata in vigore di tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi ed è auspicabile che al più presto si provveda a:
- Adeguare tutti i parametri previsti per l’attivazione degli Alert da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione).
- Rivedere gli indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) come previsto dall’art 13 del nuovo codice della crisi rendendoli maggiormente aderenti alla nuova realtà.
In assenza di questi interventi sostanziali ed inderogabili è facile immaginare come non più un terzo ma almeno i due terzi delle PMI si verranno a trovare in stato di pre-crisi e quindi nelle condizioni di dovere far ricorso all’OCRI (Organo di Composizione della Crisi d’Impresa). A questo proposito è il caso di ricordare che l’inadempienza in tal senso comporta la responsabilità personale degli amministratori per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale come previsto dal riformulato art. 2476 del Cod. Civile.
In attesa e con l’auspicio che vengano recepite almeno le istanze sopra citate ci permettiamo di dare un consiglio, in particolare alle PMI di piccola dimensione e meno strutturate a livello organizzativo/funzionale relativamente a quanto previsto dal riformulato art. 2086 del Cod. Civile che richiede (tra l’altro già dal 16 marzo 2019) di adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative.
A nostro avviso, per chi non lo avesse ancora fatto (purtroppo molti) questo periodo di “congelamento” dei vari adempimenti potrebbe essere utilizzato per prepararsi ad affrontare la ripresa con una struttura organizzativa in linea con il citato art. 2086 del Cod. Civile ma nello stesso tempo più funzionale ad affrontare nuovi e più complessi scenari dove la competitività sarà condizionata anche da una buona organizzazione aziendale.
A questo proposito la nostra società, che da tempo ha predisposto uno specifico modello di intervento consulenziale a supporto delle PMI in materia di adeguamento agli adempimenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa, è disponibile ad offrire un consulto gratuito in materia a chi ce ne facesse richiesta scrivendo a info@numeridivalore.it.